Licenziamenti per aziende con più di 15 dipendenti

Licenziamenti per aziende con più di 15 dipendenti

Le novità della l. 92/2012Dal 18 luglio 2012, ai sensi dell'art. 1 comma 40 della L. 92/2012 (riforma Fornero), i titolari delle imprese con più di 15 dipendenti, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo, dovranno avviare una procedura conciliativa dinanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione, presso la Dtl di competenza, di cui all'art. 410 del c.p.c.

In particolare:

il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione provinciale di conciliazione, può essere attivato mediante una comunicazione inviata alla Dtl del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore interessato;
nella suddetta comunicazione il datore di lavoro comunica la propria intenzione di procedere al recesso, indicando le motivazioni e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato; nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta, la Dtl convoca, dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione, il datore di lavoro ed il lavoratore; il suddetto invito (convocazione) è valido solo quando viene recapitato al domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, o consegnato al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta; le parti possono essere assistite da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, o da un avvocato o da un consulente del lavoro;
la procedura conciliativa si conclude entro il termine di venti giorni dall'invio della suddetta convocazione da parte della Dtl, a meno che le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo; nel caso in cui fallisca il tentativo di conciliazione e, decorsi i previsti termini, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore; infine, se la conciliazione ha esito positivo, e si prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di assicurazione sociale per l'impiego, al fine di favorire la ricollocazione professionale del suddetto lavoratore.; il comportamento complessivo delle parti, può essere valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria, di cui all'art.18 della legge 300/70 e s.m. e per l'applicazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c.; in caso di legittimo impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro, la suddetta procedura conciliativa può essere sospesa per non più di quindici giorni.

mercoledì 24 aprile 2013

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